Art. 2.
(Definizioni e princìpi generali del turismo sostenibile).

      1. Ai fini della presente legge, s'intende:

          a) per turismo sostenibile, il turismo capace di essere continuativo e duraturo nel tempo mantenendo integre le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce, senza discriminazioni, al benessere delle persone che vivono e che lavorano nelle località turistiche presenti nelle aree naturali protette;

          b) per aree naturali protette, le aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché le aree destinate alla conservazione della diversità biologica, con particolare riferimento alla tutela di habitat e di specie animali e vegetali indicati ai sensi, rispettivamente, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

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      2. Le finalità del turismo sostenibile sono conseguite, in particolare, osservando i seguenti princìpi:

          a) coinvolgere in modo partecipato e attivo nelle scelte tutti i portatori di interessi presenti nella località turistica e, in particolare, i rappresentanti del turismo e degli altri settori economici, gli abitanti del territorio e le autorità locali;

          b) difendere e valorizzare il patrimonio;

          c) favorire lo sviluppo economico e sociale;

          d) proteggere e migliorare la qualità della vita degli abitanti;

          e) monitorare l'affluenza e la tipologia di turisti, migliorando la qualità dell'offerta.

      3. I soggetti che ai sensi della presente legge intendono svolgere attività di turismo sostenibile nelle aree naturali protette e, in tale ambito, beneficiare delle agevolazioni che la stessa legge prevede, devono impegnarsi ad accettare e a rispettare i princìpi dello sviluppo sostenibile enunciati nella Carta europea del turismo durevole nelle aree protette, adeguandoli al contesto locale e al proprio specifico campo d'azione. Essi assumono altresì l'impegno ad operare affinché il turismo contribuisca, confacentemente alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio, ad adottare regole commerciali trasparenti, tutelando il cliente e praticando una politica dei prezzi equa. La stessa condotta deve essere osservata nell'accoglienza di ogni tipo di pubblico, favorendo l'accesso nelle aree naturali protette in particolare alle scolaresche, ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità.